🚗⚖️ Cinque casi concreti di archiviazione dal reato di Guida in stato di ebrezza gestiti dallo studio Legale Gasparini Associati
Hai mai sentito dire “è stato trovato con 1,90 g/l di alcol nel sangue e l’hanno archiviata”? O che “era positivo alla cannabis e non è finito a processo”? Ecco come funziona davvero il diritto penale della strada — e perché non tutto quello che sembra ovvio, lo è.
Caso 1 — Un’unica misurazione alcolimetrica non basta per condannare
Immagina di essere coinvolto in un incidente alle 16:30 e di essere portato in ospedale. Il prelievo del sangue avviene alle 21:00: oltre quattro ore dopo. Il risultato? 1,90 g/l. Sembra una prova schiacciante. Ma il diritto la vede diversamente.
Il problema è la variabilità farmacocinetica dell’etanolo: l’alcol nel sangue non è stabile nel tempo. Segue la cosiddetta curva di Widmark — sale, raggiunge un picco, poi scende — ma le tempistiche variano da persona a persona in base a peso, metabolismo, cibo assunto e molti altri fattori. Secondo la tesi sostenuta dall’Avvocato Fabio Gasparini con una sola misurazione, scattata ore dopo la guida, non è possibile determinare il tasso alcolemico al momento dell’evento: il valore potrebbe essere stato molto più alto, o molto più basso, di quello rilevato. Per questo il Pubblico Ministero ha chiesto — e il giudice ha concesso — l’archiviazione: senza una «ragionevole previsione di condanna», il processo non ha senso.
In parole semplici: il numero sull’esame del sangue non è una fotografia del momento in cui guidavi. Se non si può “ricostruire” il dato nel tempo, la prova è insufficiente.
Caso 2 — L’avviso del diritto al difensore prima del prelievo biologico non è una formalità: se manca, la prova è inutilizzabile
Prima di prelevare campioni di sangue o urine per accertare alcol o droghe, la polizia giudiziaria deve avvisare l’indagato che ha il diritto di farsi assistere da un avvocato di fiducia. Questo obbligo discende direttamente dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p..
Nel caso di S., assistito e difeso dall’avvocato Fabio Gasparini, dai verbali degli atti non risultava se questo avviso fosse stato dato. Risultato? Il decreto di archiviazione ha stabilito che gli esiti di quegli accertamenti biologici erano inutilizzabili nel processo.
In parole semplici: non basta che le analisi diano un risultato positivo. Se le regole su come raccogliere la prova non sono state rispettate, quella prova non può essere usata contro di te. È la garanzia difensiva al suo massimo.
Caso 3 — Il test alcolimetrico prima degli avvisi rende le prove nulle
Strettamente collegato al principio precedente, ma con una variante pratica importante: l’ordine delle operazioni conta. Nel caso M. assistito e difeso dall’avvocato Fabio Gasparini del foro di Pordenone, le due prove con l’etilometro erano avvenute alle 14:39 e alle 14:48, mentre il verbale — con i relativi avvisi all’indagato — era stato redatto soltanto alle 15:10. Il test era avvenuto prima degli avvertimenti. Esito: le prove sono state dichiarate nulle e invalide, e non si è potuta formulare una prognosi positiva di condanna.
In parole semplici: prima si avvisa la persona dei propri diritti, poi si fanno i test. Al contrario, tutto ciò che viene raccolto è come se non esistesse.
Caso 4 — La cannabis nelle urine non prova che stavi guidando “sotto l’effetto” di droghe
L’art. 187 del Codice della Strada punisce non chi ha assunto sostanze stupefacenti, ma chi guida in stato di alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione. Sono due cose molto diverse.
Le tracce di THC (cannabinoidi) nelle urine possono persistere per settimane dopo l’ultimo uso. Trovare cannabinoidi nelle urine dice soltanto che la persona ha consumato cannabis in qualche momento recente o lontano, non che era alterata mentre guidava. Per provare lo stato di alterazione attuale servono: esame del sangue (o della saliva) che mostri la presenza di principio attivo in circolazione, oppure elementi sintomatici evidenti rilevati sul momento dai soccorritori o dalla polizia. Nel caso F.S.., difeso dallo studio legale dell’avv. Fabio Gasparini, l’esame medico non evidenziava alcuno stato di alterazione in atto, e la positività era solo urinaria: archiviazione.
In parole semplici: positivo alla cannabis ≠ guidava drogato. La legge richiede la prova che in quel momento eri compromesso — e le urine da sole non bastano a dimostrarlo.
Principio 5 — Intervallo temporale + trattamenti sanitari = prova ancora più incerta
Nel caso F., assistito dall’avvocato Fabio Gasparini, tra l’incidente (ore 13:30) e il prelievo del sangue (ore 15:04) era trascorsa un’ora e mezza. Ma c’era un elemento aggravante rispetto alla mera distanza temporale: l’indagato era stato sottoposto a trattamenti sanitari nel frattempo. I farmaci e le procedure mediche possono ulteriormente alterare i risultati degli esami ematici, rendendo ancora meno attendibile qualsiasi retroproiezione del tasso alcolemico al momento della guida. Il GIP ha condiviso la richiesta del PM: archiviazione.
In parole semplici: se tra l’incidente e l’esame del sangue sei passato per il pronto soccorso, il dato biologico potrebbe essere stato “inquinato” dalle cure. Ancora più difficile, quindi, usarlo come prova di quello che c’era nel tuo sangue mentre guidavi.
Questi cinque decreti di archiviazione ci raccontano un principio fondamentale del nostro sistema penale: la colpevolezza non si presume, si prova — e la prova deve essere certa, precisa, concordante, e raccolta rispettando le garanzie difensive. Non è un “cavillo” che permette ai colpevoli di farla franca: è la pietra angolare dello Stato di diritto. Quando la prova è fragile, incompleta o viziata, il processo non inizia. E questo vale anche — soprattutto — nella sicurezza stradale.